La procedura in nove fasi
Il percorso di omologazione segue una sequenza definita: presentazione, convalida formale, esame scientifico, domande e risposte, preavviso e decisione finale. La procedura di rimborso dell'UFSP è separata e può svolgersi in parte in parallelo; solo l'ammissione definitiva nell'ES richiede l'omologazione Swissmedic.
- Riunione preliminare con Swissmedic (pre-submission meeting): chiarire il tipo di procedura, il testo dell'indicazione e le lacune del dossier prima di investire in un deposito.
- Deposito del dossier in formato CTD, moduli da 1 a 5, con un modulo 1 specifico per la Svizzera: moduli di domanda, testi dell'informazione sul medicamento nelle lingue ufficiali, indicazioni sul titolare dell'omologazione.
- Convalida formale: Swissmedic verifica completezza e competenza. Un dossier incompleto viene respinto prima di qualsiasi esame scientifico.
- Esame scientifico di qualità, dati preclinici e clinici e informazione sul medicamento, di norma da parte di più unità in parallelo.
- Elenco di domande al richiedente, con termine di risposta. Questo tempo di risposta corre sull'orologio del richiedente, non su quello di Swissmedic.
- Preavviso (Vorbescheid): la valutazione provvisoria. Il richiedente ha il diritto di pronunciarsi, anche quando la tendenza è negativa.
- Decisione di omologazione con l'informazione professionale approvata, il foglietto illustrativo, la categoria di dispensazione e il numero di omologazione.
- Liberazione ufficiale delle partite da parte di Swissmedic dove prescritta, in particolare per vaccini ed emoderivati.
- Facoltativo: domanda all'Ufficio federale della sanità pubblica per l'ammissione nell'elenco delle specialità, affinché l'assicurazione di base rimborsi il medicamento.
Una prima omologazione è di regola valida cinque anni. Dopo il rinnovo è normalmente di durata illimitata; le omologazioni a tempo determinato e le procedure di notifica seguono regole specifiche. Le modifiche dell'indicazione, della fabbricazione o dell'informazione sul medicamento sono presentate separatamente.
Quanto dura la procedura ordinaria?
Per una domanda standard relativa a un medicamento per uso umano, la guida Swissmedic sui termini prevede 330 giorni per l'autorità e fino a 210 giorni per il richiedente, per un totale pianificato di 540 giorni di calendario. Interruzioni, richieste supplementari e altre procedure possono modificare la durata effettiva.
L'orologio di Swissmedic si ferma finché restano domande aperte. Rispondere in modo rapido e completo accorcia la durata totale più di qualunque ottimizzazione dal lato dell'autorità. Risposte incomplete provocano un secondo elenco di domande e costano di norma diversi mesi.
Vie accelerata, con decisione estera e a tempo determinato
Oltre alla procedura ordinaria la legge sugli agenti terapeutici prevede diverse varianti: la procedura di omologazione accelerata, la procedura con omologazione estera preesistente secondo l'art. 13 LATer, l'omologazione a tempo determinato secondo l'art. 9a LATer e le procedure semplificate per sostanze note e medicamenti della medicina complementare.
- Procedura di omologazione accelerata: per medicamenti contro malattie gravi, invalidanti o mortali, quando si attende un grande beneficio terapeutico e non esistono alternative o esistono solo alternative insufficienti. Il richiedente deve chiederla e motivarla.
- Procedura con omologazione estera preesistente secondo l'art. 13 LATer: Swissmedic può tenere conto dei risultati d'esame di autorità estere comparabili come EMA o FDA quando i requisiti sono equivalenti. Non sostituisce l'esame, ma ne riduce ampiezza e durata.
- Omologazione a tempo determinato secondo l'art. 9a LATer: possibile per malattie mortali con dati ancora incompleti, abbinata a oneri e all'obbligo di fornire i dati mancanti.
- Omologazione semplificata per medicamenti con principi attivi noti, per medicamenti della medicina complementare e fitoterapeutici e per medicamenti contro malattie rare con statuto di medicamento orfano.
| Procedura | Quando si applica | Che cosa richiede | Durata tipica |
|---|---|---|---|
| Procedura ordinaria | nuovo principio attivo o nuova indicazione senza situazione particolare | dossier CTD completo, moduli da 1 a 5 | 330 giorni per l'autorità più fino a 210 giorni per il richiedente; 540 giorni di calendario previsti |
| Procedura accelerata | malattia grave, invalidante o mortale, grande beneficio atteso | domanda motivata, dossier completo, rispetto rigoroso dei termini | termini d'esame nettamente più brevi della procedura ordinaria |
| Procedura secondo l'art. 13 LATer | un'autorità estera comparabile ha già omologato il medicamento | rapporti di valutazione esteri, prova dell'equivalenza, preparato identico | più breve, perché le valutazioni esistenti possono essere considerate |
| Omologazione a tempo determinato art. 9a LATer | malattia mortale, dati ancora incompleti | rapporto beneficio rischio plausibile, oneri, piano di fornitura dei dati | rilasciata a tempo determinato, prorogata solo con i dati mancanti |
| Procedure semplificate | principi attivi noti, medicamenti complementari e fitoterapeutici | dossier bibliografico o documentazione ridotta | più breve, molto dipendente dal tipo di preparato |
Il titolare deve avere una sede, una succursale o un domicilio in Svizzera
Secondo l'art. 10 LATer il richiedente deve disporre di una sede sociale, di una succursale o di un domicilio in Svizzera. Un fabbricante senza presenza svizzera non può detenere direttamente un'omologazione e deve quindi designare un titolare svizzero.
Ne nasce un modello di attività a sé: società che agiscono come titolare dell'omologazione per fabbricanti esteri. Questo ruolo non è una casella postale. Il titolare assume la responsabilità regolatoria per l'informazione sul medicamento, le domande di modifica, la farmacovigilanza, gli obblighi di notifica e i contatti con Swissmedic.
Per questo l'export di Swissmedic, e con esso questo repertorio, indica per ogni medicamento una società svizzera come titolare, anche quando sviluppo e fabbricazione avvengono interamente all'estero.
Quanto costa la procedura
Gli emolumenti seguono l'ordinanza sugli emolumenti di Swissmedic e per una domanda di omologazione con un nuovo principio attivo si collocano nell'ordine di diverse decine di migliaia di franchi. Vi si aggiungono emolumenti annuali per il mantenimento e emolumenti separati per ogni domanda di modifica.
L'emolumento dell'autorità è raramente la voce più pesante di un progetto di omologazione. La redazione e la manutenzione del dossier, la traduzione dell'informazione sul medicamento nelle lingue ufficiali, il materiale di confezionamento e la costruzione della farmacovigilanza superano di regola nettamente l'emolumento. Le aliquote in vigore figurano nell'ordinanza sugli emolumenti.
Domande frequenti
Quanto tempo richiede un'omologazione di Swissmedic?
Per la procedura standard dei medicamenti per uso umano, la guida Swissmedic sui termini prevede 330 giorni di trattamento dell'autorità e fino a 210 giorni per il richiedente, per un totale di 540 giorni di calendario. La durata effettiva dipende da interruzioni, risposte e procedura scelta.
Swissmedic può riprendere un'omologazione di EMA o FDA?
Non automaticamente. Secondo l'art. 13 LATer Swissmedic può tenere conto dei risultati d'esame di un'autorità estera comparabile quando i requisiti sono equivalenti e il preparato è identico. Swissmedic decide comunque in proprio ed emana una decisione propria con una propria informazione sul medicamento.
Un fabbricante estero ha bisogno di una società svizzera?
Sì. L'art. 10 LATer richiede una sede sociale, una succursale o un domicilio in Svizzera. Senza presenza svizzera un fabbricante non può detenere un'omologazione e designa quindi un titolare svizzero che assume la responsabilità regolatoria e la farmacovigilanza.
Che cos'è un preavviso nella procedura di omologazione?
Il preavviso è la valutazione provvisoria che Swissmedic comunica prima della decisione vera e propria. Il richiedente può pronunciarsi e fornire ulteriori argomenti o dati. Non è ancora una decisione, ragione per cui non è esso stesso oggetto di ricorso.
Fonti
- Swissmedic: Zugelassene Arzneimittel (HAM-Liste)
- Heilmittelgesetz (HMG, SR 812.21)
- Arzneimittelverordnung (VAM, SR 812.212.21)
- Swissmedic: Zulassung von Humanarzneimitteln
- Heilmittelgesetz (HMG, SR 812.21), Art. 9 bis 14
- Swissmedic: Gebühren und Gebührenverordnung
- Swissmedic: Fristen für Zulassungsgesuche, Abschnitt 6.3.1
- Swissmedic: FAQ Zulassungserneuerung
- BAG: Aufnahme neuer Arzneimittel in die Spezialitätenliste und Early Access